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Certificazione parità di genere: Messaggio INPS sullo sgravio contributivo per le aziende certificate nel 2023

di Mara Rinner


Con il #Messaggio #INPS numero 4614 del 21 dicembre 2023, sono state precisate le istruzioni operative che le aziende certificate entro il 31 dicembre 2023 devono tenere presenti per richiedere lo #sgravio #contributivo entro il 30 aprile 2024.



Come noto, la #certificazione della #parità di #genere, resa operativa con la prassi #Uni/PdR #125:2022, permette alle aziende che la conseguono di poter beneficiare, tra le altre cose, di uno sgravio contributivo pari all’1% dell’ammontare complessivo dei contributi dovuti annualmente per il personale in forza, con un limite massimo di 50mila euro annui.

Lo sgravio è riconosciuto su base mensile per tutti gli anni di mantenimento della Certificazione.


Condizioni essenziali


I soggetti che hanno conseguito la certificazione di parità di genere entro il 31 dicembre 2023 possono presentare istanza di rimborso entro il 30 aprile 2024.

Si ricorda che detti soggetti devono tuttavia rispettare le seguenti condizioni:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);

  • non presentare violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

  • rispettare gli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o


Inoltre, in caso di soggetti con più di 50 dipendenti, devono essere in regola con la presentazione del #rapporto #biennale sulla situazione del personale maschile e femminile normato dal Decreto 29 marzo 2022.


Ammontare dello sgravio


Come detto, i soggetti interessati possono beneficiare di uno sgravio della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta, in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui.

Il beneficio viene riparametrato su base mensile e la soglia massima di esonero è pari ad € 4.166,66 (€ 50.000,00/12).

Tuttavia, l’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate che, anche per il 2023 sono complessivamente pari ad € 50 milioni.

Nel caso in cui le risorse risultino insufficienti rispetto alle istanze presentate, il beneficio sarà proporzionalmente ridotto per tutti i soggetti aventi diritto.


Nota bene: per le voci di costo rispetto a cui debba farsi riferimento per “contribuzione previdenziale complessivamente dovuta” ai fini dello sgravio, vale quanto già precisato nella Circolare INPS n. 237/2022.


Modalità operative e adempimenti per chi ha conseguito la certificazione entro il 31/12/2023

Presentazione domanda all’INPS

sul sito internet www.inps.it, nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, utilizzando il nuovo modulo di istanza on line “SGRAVIO PAR_GEN_2023

Termini di presentazione

Entro il 30 aprile 2024

Informazioni contenute nella domanda

1) dati identificativi del datore di lavoro;

2) retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione;

3) aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione;

4) forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione;

5) periodo di validità della certificazione;

6) la dichiarazione sostitutiva di essere in possesso della certificazione.

Esito elaborazione istanze da parte dell’INPS

Dopo il 30 aprile 2024, l’INPS comunicherà l’esito e la domanda presentata risulterà:

  • “accolta” se verrà riconosciuto l’intero importo;

  • “accolta parziale” se i fondi saranno insufficienti e sarà necessario riparametrare l’importo concesso.

Codice di autorizzazione

Alle posizioni contributive per le quali sarà possibile

procedere al riconoscimento dell’esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”, che assume il seguente significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”.

Esposizione dei dati di fruizione nel flusso EMENS

a partire dal flusso UniEmens di competenza del mese successivo a quello di comunicazione di accoglimento, i datori di lavoro dovranno valorizzare all’interno dell’elemento <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale “L238”, avente il significato di “Conguaglio esonero contributivo parità di genere articolo 5 legge n.162/2021”, e nell’elemento

<ImportoACredito> indicheranno il relativo importo dell’esonero da conguagliare.

NB: Per il recupero delle mensilità pregresse, valorizzeranno all’interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale “L239”, avente il significato di “Arretrato conguaglio esonero contributivo

parità di genere articolo 5 legge n.162/2021”, e nell’elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo.

E per chi aveva già presentato istanza di esonero per il 2022?


Il Messaggio INPS del 21 dicembre 2023 precisa che i datori di lavoro privati che hanno già presentato la domanda di esonero entro lo scorso 30 aprile 2023, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione (anche se era stata erroneamente indicata una durata più ridotta).


Inoltre, i datori di lavoro privati che abbiano erroneamente presentato domanda per l'annualità 2022 in presenza di una certificazione della parità di genere conseguita nell'anno 2023, possono ripresentare domanda per l'annualità 2023 entro il prossimo 30 aprile 2024.



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